I LIBRI DA BRUCIARE

Statuto dell’Associazione

Articolo 1
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione ”I LIBRI DA BRUCIARE”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale a Reggio Emilia cap. 42122 in Via Scaruffi n. 69.
Articolo 3
L’Associazione ha la facoltà di potersi affiliare a qualsiasi ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno secondo le esigenze che verranno ravvedute dal Consiglio di Amministrazione. L’Associazione si riserva comunque la facoltà di poter cambiare l’affiliazione, indirizzando la sua scelta su di un organismo riconosciuto direttamente o indirettamente dal Ministero dell’Interno, nel caso esigenze organizzative lo rendano necessario o conveniente, e senza dover variare il presente Statuto.
Articolo 4
L’Associazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di promuovere la lettura e la diffusione dei libri in genere come mezzo di educazione delle persone.
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
• Promuovere concorsi e premi letterari;
• Organizzare convegni, incontri, meeting, seminari e corsi culturali in campo letterario e in altre materia qualora abbiano attinenza con gli argomenti trattati dall’associazione;
• Produzione in proprio o presso terzi di supporti cartacei (libri, riviste, depliants, ecc.), sonori (musicassette e cd-rom), audiovisivi (homevideo e dvd, ecc.), libri elettronici, aventi come scopo la diffusione del patrimonio letterario e dell’attività dell’associazione;
• Favorire la creazione di siti internet per il supporto e la promozione delle iniziative e delle pubblicazioni proposte;
• Organizzare una serie di servizi a sostegno degli scrittori e sceneggiatori che vogliono avvicinarsi al mondo dell’editoria in genere;
• Offrire la possibilità ai propri soci di pubblicare supporti cartacei o audiovisivi;
• Creare programmi radiofonici, televisivi o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dalla tecnologia;
• Offrire la propria consulenza ad altre organizzazioni o ai propri soci;
• Sviluppare servizi accessori di editing, grafica, pubblicità e preparazione di pubblicazioni;
• Vendere, in prevalenza ai soci libri, cd-rom, video e materiale di merchandising;
• Utilizzare beni di modico valore per lo sviluppo di attività di fund-rising;
• Redigere testi, slogan ed ogni altra forma artistica e professionale legata alla comunicazione;
• Sviluppo di programmi software accessori all’attività dell’associazione;
• Creare eventuali borse di studio per il sostegno di giovani autori o giovani artisti nel campo della letteratura e della comunicazione in genere;
• Ogni altra iniziativa legata al mondo dell’editoria o della comunicazione in genere che sia approvata dal Consiglio di Amministrazione;
• Possibilità di poter ottenere quote o azioni di partecipazione in società commerciali, se ciò può portare un beneficio all’attività istituzionale dell’Associazione, e se l’operazione viene deliberata, a maggioranza favorevole, dal Consiglio di Amministrazione;
• È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
• È obbligatorio devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 5
L’Associazione non svolge né attività politica e né attività religiosa.
Articolo 6
Gli organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea dei Soci;
• Il Presidente;
• Il Consiglio di Amministrazione;
• Il Collegio dei Revisori dei conti (qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi l’opportunità di istituirlo).

DEI SOCI
Articolo 7
Il titolo di «Socio Fondatore» è conferito solamente al socio che ha fondato l’Associazione e che perciò risulta
firmatario dell’Atto Costitutivo originario.
Articolo 8
Diviene «Socio Ordinario» il richiedente maggiorenne, che è ammesso dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla vita associativa o da un delegato dal Consiglio. La richiesta del socio minorenne deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci. Diviene, inoltre, Socio Ordinario di diritto, dietro pagamento della quota associativa.
Articolo 9
Ciascun «Socio Ordinario» deve corrispondere alla cassa sociale anticipatamente e periodicamente la tassa di ammissione, decisa nell’ammontare e nella periodicità dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10
I soci hanno diritto di:
• Partecipare alle assemblee con voto deliberativo.
• Frequentare i locali sociali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
• Essere eletti alle cariche sociali.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e gli associati o partecipanti maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.
Articolo 11
II richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Deve altresì impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 10, del presente Statuto.
Articolo 12
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei Soci.

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 13
L’Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote sociali. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Può essere inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la necessità o ne facciano motivata domanda un terzo dei soci. L’Assemblea dei Soci è sovrana e ciascun socio avrà diritto ad esprimere il proprio voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2 del codice civile.
Articolo 14
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione con comunicazione ai soci tramite lettera raccomandata, avviso nei locali sociali o tramite e-mail. La convocazione ai soci dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione in Assemblea Straordinaria il termine di preavviso è ridotto a dieci giorni. L’avviso può contenere sia la data della prima convocazione che della seconda. La seconda convocazione deve essere almeno un’ora dopo la prima convocazione, e non oltre una settimana dalla prima.
Articolo 15
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando intervengono almeno il 50% dei soci in regola con le quote sociali ed eventuali contributi sociali. L’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono considerate valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In sede straordinaria invece si necessiterà del voto favorevole dei due terzi dei soci in sede di prima convocazione, mentre basterà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.
Articolo 16
All’atto della sua costituzione l’Assemblea nomina un Presidente. La carica del segretario e scrutinatore dell’Assemblea costituita è affidata al Segretario Amministrativo dell’Associazione. In sua mancanza verrà nominato dall’Assemblea un sostituto per gli stessi incarichi. Il diritto di voto sì esercita per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare altri 2 soci. sempre che la delega sia stata redatta per iscritto e sottoscritta.
Articolo 17
L’Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
• Redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
• eleggere gli organi sociali secondo le modalità secondo lo Statuto;
• decidere sui ricorsi proposti dai soci;
• decidere sui casi di radiazione per indegnità di un socio.
Articolo 18
L’Assemblea Straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
• decidere su eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
• decidere su ogni altra materia a carattere straordinario;
• decidere sui casi di radiazione di un amministratore che si sia reso colpevole di atti indegni o dolosamente posti in essere in danno all’Associazione.
Articolo 19
Nel caso in cui debbano essere prese decisioni riservate in parte all’Assemblea Ordinaria ed in parte all’Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione potrà indire nello stesso giorno, nello stesso luogo ed alla stessa ora, entrambe le assemblee.
Articolo 20
Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario Amministrativo il suo apposito libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Presidente.

DEL PATRIMONIO
Articolo 21
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che possiede e che perverranno ad essa a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità mobiliari siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio in ordine al raggiungimento di fini istituzionali.
L’Associazione si riserva comunque di seguire sempre la normativa vigente in tema di composizione del Patrimonio, nonché di acquisizione e cessione di beni sociali.
Articolo 22
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione dispone delle quote associative, oblazioni, contributi, sovvenzioni, elargizioni, legati ad eredità pervenuti specificatamente per potenziare l’Associazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fìsiche o giurìdiche.
Articolo 23
Ogni esercizio avrà durata 12 mesi ed avrà chiusura il 31 dicembre. Entro 120 giorni dell’esercizio successivo l’assemblea dei soci dovrà approvare il rendiconto consuntivo preventivamente redatto in forma di progetto dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24
L’Associazione dispone di un fondo cassa necessario a far fronte alle spese sociali. Ogni intervento di carattere ordinario sulla cassa sociale è rimesso al Presidente quale rappresentante legale dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (gli interventi straordinari sulla cassa sociale effettuati dal Vice Presidente dovranno avere carattere d’urgenza, e dovranno essere poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione).

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 25
Il Consiglio di Amninistrazione è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque membri, eletti ogni quattro anni dall’Assemblea dei Soci. I consiglieri sono liberamente rieleggibili. Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, prima della conclusione del mandato, i restanti membri del Consiglio dovranno:
• Convocare l’Assemblea dei Soci entro trenta giorni, se il numero degli amministratori dimissionari costituisce la maggioranza del Consiglio. Nel caso non avvenga tale convocazione, e nel caso sia stato istituito un Collegio dei Revisori, spetta al Presidente del Collegio dei revisori il compito di convocare l’Assemblea dei Soci;
• Decidere se procedere a cooptazione, nominando i nuovi amministratori, se il numero degli amministratori ancora in carica costituisce la maggioranza del Consiglio. Qualora si decidesse di cooptare, i nuovi membri del Consiglio dovranno essere ratificati dall’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile. Se non si procedesse a cooptazione, rimarrebbero in carica i soli amministratori rimasti, sempreché siano in maggioranza e in numero superiore o uguale a tre.
Articolo 26
II Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica. Esso viene convocato, presso la sede o altro luogo da designarsi, dal Presidente almeno tre giorni prima a mezzo raccomandata , avviso esposto nei locali sociali o altro mezzo elettronico, fax o mail. Esso delibera validamente con la presenza di della metà più uno dei suoi membri e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente Statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un segretario che per ogni adunanza è designato dal Presidente medesimo.
Articolo 27
Il Consiglio di Amministrazione:
• provvede all’amministrazione sociale e alla disciplina interna dell’Associazione;
• stabilisce le norme dell’attività sociale;
• può redigere un regolamento intemo per disciplinare meglio alcuni settori e comitati dell’associazione;
• nomina al suo interno il Vice-Presidente;
• delibera sull’ammissione, sulla sospensione e sull’esclusione dei soci a norma dell’art. 12 dello Statuto;
• compila il progetto di rendiconto;
• predisporre il nuovo programma di attività di ogni anno;
• stabilire le tasse di iscrizione e le quote di associazione dovute dai soci;
• delibera su ogni altra materia non riservata all’Assemblea.

DEL PRESIDENTE
Articolo 28
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica quattro anni o per la durata decisa dell’assemblea dei soci ed è rieleggibile.
Articolo 29
Il Presidente:
• è il solo ad avere la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
• ha poteri di ordinaria amministrazione;
• convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e da attuazione alle deliberazione del medesimo;
• adotta in caso di assoluta urgenza i provvedimenti inderogabili sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro novanta giorni dall’adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di sua assenza, o di impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente. Il Presidente può comunque in ogni momento delegare, o richiedere la firma congiunta del Vice-Presidente e di qualsiasi altro amministratore, per le operazioni con gli istituti di credito e le assicurazioni.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 30
Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
Articolo 31
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 32
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti. I controlli dovranno essere eettuati almeno tre volte per ogni esercizio.

DELLE MODIFICHE STATUTARIE
Articolo 33
L’Atto Costitutivo o lo Statuto vengono modificati in sede d’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci dell’Associazione in sede di prima e seconda convocazione. Della durata e scioglimento dell’associazione
Articolo 34
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 35
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea dei Soci, che si riunirà in sede straorinaria. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci devolverà il patrimonio dell’ente, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 36
Per quanto non disposto dal presente Statuto, l’Associazione si riserva di applicare la legislazione nazionale, locale e comunitaria in vigore in quel momento.

Reggio nell’Emilia lì 02/04/2015

SCARICA LO STATUTO E IL MODULO DI ISCRIZIONE IN PDF
VAI ALL’E-SHOP PER VEDERE TUTTE LE ULTIME PUBBLICAZIONI